Regolamento

Art. 1 – Premessa

La Società Portofino Servizi Turistici S.r.l. “Marina di Portofino”, con sede legale in Portofino (d’ora innanzi Società Marina) ha ottenuto dal Comune di Portofino in forza di affidamento in gestione del 20 Dicembre 2008 rep. N° 1383, la licenza n° 7 per mantenere:
– n° 2 specchi acquei rispettivamrnte di mq. 2417,88, coincidente con la Zona 3G del piano di Utilizzo delle aree Portuali, e di mq. 2700,00 ubicato in Località Baia Cannone;
– n° 7 ormeggi a gavitello e modulo galleggiante amovibile per attracco tenders di navi da crociera;
– gabinetti di decenza ubicati in Molo Umberto I°;
– gru girevole con motore elettrico di proprietà dello Stato e annessa scaletta di accesso al mare;
– n° 5 cavi elettrici interrati e n° 10 prese di corrente;
– n° 7 colonnine per la fornitura di energia elettrica alle imbarcazioni;
– area adibita alla posa di contenitori destinati alla raccolta di oli esausti ubicati in Molo Umberto I°. Resta estraneo alla sopra indicata concessione il Molo Traghetti.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio e l’uso della Marina.

Art. 3 – Rispetto del Regolamento

Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi sopra indicati o che prestino la loro opera nell’ambito portuale.
Tutti i frequentatori dell’approdo sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 N. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni.
I medesimi sono parimenti tenuti all’osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell’ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.

Art. 4 – Direzione della Marina

La gestione dell’approdo è curata da un Responsabile, avente la propria sede all’interno dell’approdo
stesso, coadiuvato da personale dipendente della Marina.
Ferme restando le attribuzioni dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza, la Società ha il compito di vigilare affinché nell’ambito di approdo siano rispettate le norme del presente Regolamento.

Art. 5 – Servizi portuali

La Società fornisce alle unità da diporto i seguenti servizi:

a) assistenza all’ormeggio e al disormeggio;
b) pulizia dello specchio acqueo portuale e delle banchine affidate;
c) manutenzione ordinaria degli impianti, arredi ed opere affidate;
d) servizio VHF sul canale 12;
La Società a mezzo degli appositi impianti, cura inoltre a richiesta:
a) la fornitura di acqua potabile;
b) la fornitura di energia elettrica;
c) la fornitura del servizio wi-fi ed internet point;
d) raccolta oli esausti;
e) videosorveglianza.

Art. 6 – Posti di ormeggio

Le unità dovranno ormeggiarsi negli spazi assegnati secondo le indicazioni del personale della Marina.
Ogni utente è responsabile dell’ormeggio della propria unità; le unità da diporto dovranno essere perfettamente armate ed equipaggiate durante tutto il periodo della permanenza in Porto; il personale di equipaggio dovrà essere costantemente reperibile e pronto alla partenza.
E’ fatto obbligo agli utenti di proteggere la propria unità con adeguati e sufficienti parabordi al fine di evitare danni alla propria ed alle altrui unità.
I posti di ormeggio, sono assegnati ad unità da diporto suddivise in diverse categorie a seconda della loro lunghezza fuori tutto e per la durata di uno o più giorni.
Le unità da diporto non potranno occupare spazi acquei posti al di fuori dei limiti della concessione.
L’Utente che intende fruire di un determinato posto in ormeggio, deve sottoscrivere il modulo di prenotazione fornito dalla Società, dichiarando le esatte dimensioni dell’unità (L.F.T.) per l’inserimento della stessa nella categoria di appartenenza, nonché la data di arrivo e di partenza prevista, accettando contestualmente il presente regolamento. In seguito, la Marina provvederà ad indicare il numero di posto assegnato.
Ciascun utente può fruire soltanto del posto a lui assegnato per l’ormeggio della propria unità, con divieto di ormeggiarsi altrove e di concedere l’ormeggio al suo posto od altra unità.
Tutte le unità che utilizzano l’approdo devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della navigabilità e della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine.
La Direzione del Porto potrà in ogni caso a proprio insindacabile giudizio decidere lo spostamento delle unità qualora ne ravvisasse l’opportunità.

Art. 7 – Destinazione degli ormeggi

Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso la Marina dovranno effettuare una regolare prenotazione utilizzando gli appositi moduli.
I responsabili dell’unità hanno l’obbligo di presentarsi presso gli uffici della Società muniti dei documenti dell’unità entro un’ora dall’arrivo e comunque entro le ore 18 al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi portuali richiesti, previa sottoscrizione di domanda e pagamento dei corrispettivi.
La Direzione provvederà alla registrazione delle unità.
La permanenza nella Marina delle unità da diporto, così come disposto con nota Prot. N° 1443 del 24/02/07 dal Comune di Portofino, riguardante l’utilizzo delle banchine di “transito pubblico”, è: “fissata in un massimo di giorni 7 (sette), Trascorso tale periodo, le unità dovranno lasciare gli ormeggi e potranno accedervi nuovamente non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni. In caso di necessità e disponibilità degli ormeggi, la sosta nella Marina potrà essere consentita in deroga ai termini sopra fissati, fermo restando che in caso di richiesta si procederà a rendere liberi gli ormeggi iniziando dalle imbarcazioni che ne usufruiscono da più tempo.

Art. 8 – Orari e movimentazione dell’unità

a) La Direzione potrà disporre in ogni momento il movimento e lo spostamento di una o più unità a proprio insindacabile giudizio. Il Comandante dell’unità dovrà fornire immediata collaborazione eseguendo le disposizioni impartite dalla Direzione.
b) Orari di arrivi:

Da novembre a febbraio, qualsiasi tipo di ormeggio, arrivo entro le ore 17.00.
c) Orari di partenza
Le uscite delle unità da diporto, indipendentemente dalla zona di ormeggio, dovranno avvenire entro le ore 12.00 del giorno previsto per la partenza.
N.B.: Il mancato rispetto degli orari stabiliti per la partenza, qualora causa di mancata disponibilità dell’ormeggio alla barca prenotata in arrivo, comporterà un addebito pari alla tariffa adottata per quest’ultima.
d) Uscite
Per le unità da diporto in sosta presso la Marina di Portofino per più di una notte, è autorizzata un’uscita giornaliera nel rispetto degli orari previsti al precedente punto b dell’articolo 8.
e) Soste temporanee
E’ consentita, previa prenotazione e verifica della disponibilità degli spazi, la sosta temporanea in banchina, a fronte della quale sarà applicata la relativa tariffa.
f) Permanenza in banchina
E’ fissata a un massimo di 7 giorni. Trascorso questo periodo, le unità dovranno lasciare l’ormeggio e potranno accedervi nuovamente non prima che siano trascorsi 3 giorni.
Eventuali richieste per deroghe particolari e contingenti riguardanti gli orari di arrivo e di partenza (punto b e c) dovranno essere comunicate con congruo anticipo, e saranno soggette ad accettazione della Direzione Marina.

Art. 9 – Traffico marittimo

Le unità in navigazione nell’ambito portuale dovranno attenersi alle disposizioni riportate sul vigente Regolamento di Sicurezza Portuale emanato dalla Autorità Marittima mantenendo una velocità non superiore ai tre nodi: comunque la loro conduzione deve essere compatibile con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo o di danno a terzi ed alle opere portuali.

Le unità in navigazione nell’ambito portuale dovranno attenersi alle disposizioni riportate sul vigente Regolamento di Sicurezza Portuale emanato dalla Autorità Marittima mantenendo una velocità non superiore ai tre nodi: comunque la loro conduzione deve essere compatibile con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo o di danno a terzi ed alle opere portuali.

Art. 10 – Servizi portuali

Nessun servizio può essere effettuato da personale esterno sulle unità da diporto nelle aree in concessione, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

Art. 11 – Antinquinamento e Antincendio

In considerazione della particolarità del borgo di Portofino e dello specchio acqueo del porticciolo, tra l’altro inserito in Zona Parco e soggetto ai relativi vincoli, è fatto divieto a chiunque di riversare a mare qualsiasi sostanza inquinante ed in particolare si fa obbligo:
a) in caso di versamenti di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti in mare, sulle banchine, sui moli, sui pontili, il responsabile dell’unità interessata deve immediatamente avvisare la Direzione e l’Autorità Marittima ed assumere immediatamente tutti i provvedimenti opportuni e consentiti per contenere e limitare il danno, avendo cura di informare immediatamente il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo; in ogni caso i responsabili sono tenuti a risarcire immediatamente i danni arrecati;
b) in caso di inizio di incendio il responsabile dell’unità interessata dovrà adoperarsi affinché siano impegnati immediatamente tutti i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione e l’Autorità Marittima;
c) prima della messa in moto dei motori, l’Utente deve provvedere alla aerazione del vano motori;
d) le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
e) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati e quando l’unità resta incustodita dette bombole devono essere chiuse;
f) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
g) i generatori elettrici potranno essere tenuti in funzione solo nel caso in cui la potenza elettrica di terra si riveli insufficiente per le necessità dell’imbarcazione all’ormeggio, e sempre che gli stessi causino basse emissioni acustiche e di fumi. Il personale della Marina potrà, in ogni momento e per le cause di cui sopra, richiedere lo spegnimento dei generatori.

Art. 12 – Responsabilità civile e rischi incendio

Tutte le unità da diporto che utilizzino l’approdo dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per i rischi contro l’incendio.
La Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare nell’ambito dell’approdo ed a bordo delle unità da diporto o delle autovetture.
Pertanto tutti coloro che utilizzano l’approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.
Per quanto riguarda la responsabilità della Società per danni subiti dalle unità da diporto per effetto delle avverse condizioni meteomarine, si precisa che sono in ogni caso esclusi reclami nei confronti della Società per danni conseguenti all’azione della risacca o di vento forte.
A richiesta della Direzione dell’approdo, l’Utente deve esibire la polizza di assicurazione della sua unità.

Art. 13 – Divieti

Fermi restando i divieti di legge riportati sul Regolamento Portuale emanato dall’Autorità Marittima e quanto previsto dal Codice della Navigazione, in tutto l’ambito della concessione è vietato:
a) impiegare sommozzatori che non siano autorizzati dalla Direzione sia per eventuali lavori e sia per interventi occasionali quali recupero di oggetti sul fondo marino, cime nell’elica, ecc.;
b) mettere in moto, i motori, i gruppi elettrogeni, ecc. prima delle ore 9.00 e dopo le ore 20.00, fatto salvo:
– che l’unità stia per lasciare l’ormeggio;
– che la potenza elettrica di terra non sia sufficiente per le necessità dell’imbarcazione all’ormeggio.
c) usare segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza;
d) tenere qualunque comportamento che possa disturbare la quiete altrui (radio e/o televisione e/o giradischi ad alto volume, schiamazzi, ecc.).

Art. 14 – Sanzioni

Ogni infrazione alle norme stabilite dal presente Regolamento che causi danni a terzi, alle unitàormeggiate, ed alle cose ed impianti in genere, crea una immediata obbligazione di risarcimento da parte del responsabile.

Art. 15 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società e gli Utenti o fra la Società e qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Genova.

Politica di cancellazione

Ogni variazione e/o cancellazione totale della prenotazione dovrà essere tassativamente notificata via e-mail al più tardi 48 ore prima dell’arrivo previsto, onde non incorrere nel pagamento della penale, come da politica di cancellazione qui di seguito riportata:

– Ove la prenotazione, accettata e confermata, venga disdetta per iscritto con un anticipo di oltre 48 ore rispetto alle ore 14.00 del giorno di previsto arrivo, non sarà richiesta alcuna penale.

– Qualora la prenotazione, accettata e confermata, venga disdetta entro le ore 14,00 del giorno precedente a quello di previsto arrivo, verrà addebitata, tramite utilizzo di carta di credito o altro, una somma equivalente al 50% della tariffa giornaliera prevista.

– In ultimo, se l’imbarcazione con prenotazione accettata e confermata, dovesse disdire dopo le ore 14.00 del giorno precedente a quello di previsto arrivo, verrà in questo caso addebitata una somma pari all’intera tariffa giornaliera.

Attenzione

L’intero periodo di giorni indicato in prenotazione e regolarmente confermato 48 ore prima dell’arrivo previsto, verrà totalmente addebitato indipendentemente dal reale utilizzo dell’ormeggio, ovvero anche in caso di partenza anticipata.

Attenzione

In caso di imbarcazione prenotata e regolarmente confermata last minute, verrà comunque applicata la penale di cancellazione pari al 100% dell’ormeggio stesso.